Rivolto a:
Tutti i lavoratori
L’obbligo formativo scaturisce dall`art. 37 del D. Lgs. 81/08 (e D. Lgs. 106/09) il quale obbliga il datore di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
Programma e contenuti:
Fornire
un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08,
rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012.
Modulo di Formazione Generale 4 ore:
Il
corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire
ai lavoratori i principi generali della legge in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. La formazione dei
lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle
misure di sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni.
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi
dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall’accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data
21/12/2011.
In particolare, è prevista una durata dei corsi variabile in funzione del
settore aziendale secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007
dell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: 8 ore (aziende
ricadenti nella classificazione “rischio basso”), 12 ore (aziende ricadenti
nel “rischio medio”) e 16 ore (aziende ricadenti nel “rischio alto”). Inoltre
la formazione deve essere composta da un modulo di carattere “generale” e un
modulo di carattere “specifico”.
Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico
al quale appartiene l’azienda.
Il corso è aggiornato al D. Lgs. 106/2009 ed è conforme a quanto stabilito
nel Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n.
8 del 11/01/2012.
Formazione complementare: Il corso si riterrà terminato a norma di Legge dopo l’avvenuta formazione delle ulteriori ore (4, 8, 12 in relazione al profilo di rischio aziendale)
Test di verifica:
All interno di ogni modulo e al termine del corso sono presenti dei test di
verifica di apprendimento
Certificato:
Per
ogni partecipante al corso di Formazione dei Lavoratori Rischio
Basso/Medio/Alto, verrà rilasciato un attestato di frequenza e
superamento del test finale.
L’attestato di frequenza, viene rilasciato solo ed esclusivamente se i test
di verifica avranno esito positivo.
Qualora il test di valutazione finale online non sia superato, sarà possibile
ripeterlo.
L’attestato rilasciato ha validità quinquennale, l’aggiornamento si dovrà
effettuare entro ogni 5 anni e avrà la durata di 6 ore
Aggiornamento:
6 ore quinquennali
Riferimenti Legislativi :
Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011, D.Lgs. 81/08, DIR. CE 89/391 e D.Lgs. 106/09
Obblighi
e sanzioni:
Durata, contenuti minimi e modalità di formazione e aggiornamento sono
regolate nell’accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio
2012: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (Art. 55
comma 5, lett. c)
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